Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9420 del 2024, ha respinto il ricorso presentato dalla società Alidaunia S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di soccorso sanitario con elicottero nella Regione Basilicata.
La controversia riguardava presunte irregolarità nelle offerte tecniche e nella certificazione degli elicotteri da parte delle aziende vincitrici. La sentenza ha confermato, seppur con una diversa motivazione, il verdetto emesso dal TAR Basilicata.
Il contesto della gara
La gara, indetta dalla Regione Basilicata e dalla sua Stazione Unica Appaltante, era finalizzata all’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero e dei relativi servizi di gestione, manutenzione e assistenza antincendio. Dopo l’apertura delle offerte, la commissione aveva stilato la graduatoria finale, aggiudicando il contratto alla Elifriulia S.p.A., seguita dalla Avincis Aviation Italia S.p.A. e, in terza posizione, dalla Alidaunia S.r.l.
La società foggiana Alidaunia aveva contestato l’esito della gara, sollevando diversi profili di censura sulle due concorrenti precedenti in graduatoria, in particolare la mancanza di certificazioni e il presunto non rispetto delle normative di settore.
Il ruolo del TAR e il ricorso al Consiglio di Stato
Il TAR Basilicata aveva rigettato il ricorso iniziale della Alidaunia, ritenendo infondati i rilievi mossi e in parte inammissibili per carenza di interesse. Non soddisfatta del giudizio, Alidaunia ha presentato appello al Consiglio di Stato, puntando su presunte lacune nella verificazione tecnica disposta dal TAR e sull’irregolarità delle certificazioni degli elicotteri offerti da Elifriulia e Avincis.
I punti centrali della sentenza del Consiglio di Stato
1. La verificazione tecnica e il contraddittorio
Uno dei punti sollevati dall’appellante riguardava la presunta imparzialità del verificatore incaricato dal TAR, accusato di conflitto d’interessi per rapporti pregressi con una delle aziende in gara. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che eventuali conflitti avrebbero dovuto essere oggetto di un’istanza di ricusazione, mai presentata. Inoltre, ha ribadito che la verificazione non richiede un rigoroso contraddittorio come una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), rendendo infondata la doglianza.
2. Le certificazioni degli elicotteri
L’Alidaunia aveva sostenuto che gli elicotteri offerti dalle concorrenti non avessero ottenuto le necessarie certificazioni al momento della presentazione delle offerte. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i requisiti tecnici degli elicotteri, previsti dal capitolato tecnico, non erano da considerarsi condizioni minime a pena di esclusione dalla gara, bensì requisiti di esecuzione del servizio. Di conseguenza, l’assenza di alcune certificazioni non poteva giustificare l’esclusione delle concorrenti.
3. Normativa sull’impiego del personale
Anche le censure relative alla gestione dei turni di servizio, riposo e ferie del personale delle due aziende concorrenti sono state giudicate infondate. Il Consiglio ha ribadito che tali requisiti riguardavano la fase esecutiva del contratto e non costituivano condizioni di ammissione alla gara.
4. Interesse al ricorso
La sentenza ha confermato che, anche qualora le censure verso la prima classificata fossero state accolte, Alidaunia non avrebbe potuto ottenere alcun beneficio, dato che le obiezioni contro la seconda classificata (Avincis) erano state respinte in toto.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’aggiudicazione alla Elifriulia. Pur riconoscendo la complessità della controversia, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Implicazioni della sentenza
La pronuncia rappresenta un punto fermo nella definizione delle regole di partecipazione alle gare d’appalto, riaffermando il principio di tassatività delle cause di esclusione e il ruolo della lex specialis di gara. Allo stesso tempo, chiarisce i limiti del contraddittorio nelle verificazioni tecniche e conferma l’autonomia del giudice amministrativo nel valutare le risultanze istruttorie.
La sentenza n. 9420/2024 chiude così una disputa giudiziaria complessa, lasciando alle parti la possibilità di concentrarsi sull’esecuzione dei servizi richiesti, fondamentali per il sistema di emergenza-urgenza della Basilicata.
Fonte: Sentenza Consiglio di Stato n. 9420/2024, pubblicata il 25 novembre 2024.
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