Il 27 dicembre scade il versamento dell’acconto per i contribuenti titolari di partita IVA che sono soggetti passivi del tributo. Il calcolo dell’acconto può avvenire in base a tre differenti metodi (storico, previsionale o analitico) e sarà quindi l’utente a scegliere in base alla convenienza.
Il versamento è effettuato utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali: con tale importo i contribuenti versano un acconto relativo all’imposta dovuta nell’ultimo trimestre (contribuenti trimestrali) o nel mese di dicembre (contribuenti mensili).
Chi deve versare
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti IVA, tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA.
Soggetti esonerati dal versamento
Sono esonerati dal versamento i soggetti che non dispongono di una base di calcolo per il metodo “storico” o “previsionale”. È il caso dei soggetti che:
- hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
- hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità con una eccedenza detraibile di imposta.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto anche:
- i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno effettuato solo operazioni imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamenti dell’imposta
- i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR 633/72
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
- i raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati all’obbligo di liquidazione e versamento del tributo
- gli imprenditori individuali che hanno data in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali oppure entro il 30 novembre, se mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.
Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Metodi calcolo acconto
Il metodo storico prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’importo a debito risultante dalla liquidazione Iva:
- del mese di dicembre dell’anno precedente, per i contribuenti con periodicità Iva mensile
- del 4° trimestre dell’anno precedente, per i contribuenti trimestrali speciali
- della liquidazione Iva annuale dell’anno precedente (corrispondente all’importo risultante dalla Dichiarazione Iva) per i contribuenti trimestrali su opzione (caso riportato di seguito nell’immagine)
Ricordiamo che se nell’anno precedente la contabilità è stata gestita con GBsoftware, in automatico vengono riportati gli importi che determinano l’eventuale somma da versare.
In ogni caso è possibile apportare delle variazioni nei campi gialli ovvero inserire manualmente il dato in caso di primo utilizzo del software.
Ulteriore metodo è rappresentato dal previsionale dove l’acconto è calcolato in base all’Iva che si prevede di dover versare ed è calcolato sull’88% dell’importo totale.
Di conseguenza debito e credito dovranno essere inseriti manualmente dall’utente:
È possibile optare anche per il metodo delle operazioni effettuate il quale prevede il calcolo in base alle registrazioni effettuate fino al 20/12.
È possibile optare per questo metodo dopo aver registrato:
- le fatture di acquisto e vendita dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali su opzione e trimestrali speciali
- le fatture di acquisto e vendita dal 1° dicembre al 20 dicembre, per i contribuenti mensili
Anche in questo caso l’utente può apporre delle variazioni manuali nei campi gialli.
Infine, deve essere confermato che l‘acconto non è dovuto per le ditte che:
- hanno adottato il regime forfetario o dei minimi nell’anno precedente
- hanno iniziato l’attività in corso d’anno o cessato l’attività al 30 settembre se trimestrali o al 30 novembre se mensili
- hanno chiuso nell’anno precedente la liquidazione di dicembre se mensili, del 4° trimestre se trimestrali speciali o dell’annuale se trimestrali, senza debito d’imposta
Versione multi ditta
Per facilitare l’utente nell’adempimento, GBsoftware ha reso disponibile la versione dell’acconto multi ditta attraverso la quale si può avere una visione complessiva dello stato delle ditte ai fini del versamento quindi dell’invio dell’importo a debito in F24 superiore a 103,29 euro.
Per poter accedervi è sufficiente posizionarsi nel calcolo dell’acconto di ogni singola ditta:
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida online dell’acconto Iva e alla guida online della versione multi ditta.
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