Pensioni, obbligo di informazione sulle trattenute associative o sindacali

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Il pensionato che riceve la trattenuta sindacale o associativa sulla pensione deve essere obbligatoriamente informato dall’INPS attraverso i diversi canali disponibili, ecco come

I pensionati che subiscono una trattenuta sindacale o associativa sulla pensione devono essere obbligatoriamente informati dall’INPS attraverso tutti i canali disponibili.

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Tali modalità sono state regolamentate nel decreto numero 31/2020 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che la stessa INPS evidenzia sul sito istituzionale.

L’informazione viene fornita in via telematica nelle seguenti occasioni:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

Gli enti erogatori sono obbligati ad una comunicazione di dettagli che comprenda la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta e l’importo della stessa.

Nel caso in cui i pensionati volessero revocare la trattenuta sindacale sulla pensione posso seguite l’apposita procedura prevista sul sito INPS, accedendo tramite SPID, oppure delegare un CAF o un patronato.

Pensioni: l’informazione obbligatoria INPS ai pensionati sulle quote associative o sindacali

L’INPS specifica le modalità della comunicazione dell’Istituto a favore dei seguenti soggetti:

  • i nuovi titolari di trattamenti pensionistici;
  • i soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale.

L’articolo 1 del decreto numero 31/2020 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali prevede che la comunicazione avvenga in modalità telematica.

L’INPS provvede ad informare i destinatari della comunicazione in tre diverse occasioni:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

In relazione alla presentazione di una delega sindacale, l’Istituto spiega quanto segue:

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“Con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.”

Nel caso in cui la delega venga trasmessa telematicamente dall’organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il pensionato viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica associata al suo PIN.

In base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto citato, gli enti erogatori devono comunicare al soggetto le seguenti informazioni:

  • la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione;
  • la decorrenza della trattenuta sindacale;
  • l’importo della trattenuta.

Il successivo articolo 3 stabilisce che le comunicazioni devono avvenire nelle seguenti modalità:

  • esclusivamente in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale;
  • a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.

Trattenute INPS: i nuovi soggetti e le variazioni

Dal momento che la domanda di pensione all’INPS può essere presentata soltanto in via telematica direttamente dal cittadino o tramite il Patronato, le stesse modalità sono utilizzate dall’Istituto per la comunicazione relativa alle trattenute per le quote associative sindacali.

Anche per le pensioni del 2025, l’INPS metterà a disposizione il prospetto di liquidazione in via telematica attraverso le seguenti modalità:

  • al cittadino che ha presentato la domanda di pensione ed è pertanto provvisto delle credenziali PIN, SPID, CNS, Carta di Identità Elettronica;
  • al Patronato a cui è stato conferito mandato di rappresentanza, che dovrà trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.

Nel caso in cui l’Istituto acquisisca una nuova delega, il pensionato viene informato dell’acquisizione con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica relativa al suo PIN.

Se il pensionato non è in possesso di PIN, per l’attivazione o variazione di una trattenuta sindacale, l’INPS invierà la stessa comunicazione per posta ordinaria.

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I cittadini possono controllare la loro situazione accedendo al sito INPS, attraverso il proprio PIN, ed utilizzare i diversi servizi messi a disposizione nella sezione “My Inps”.

Tra questi c’è il servizio “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”, che permette al cittadino di:

  • essere informato sulla presenza o assenza di trattenute sindacali;
  • nel caso in cui siano presenti trattenute sindacali applicate sulla pensione, effettuare autonomamente alla revoca.

Tale procedura può essere effettuata anche presso la struttura territoriale competente o attraverso l’invio della revoca con posta ordinaria o raccomandata AR.

Alla revoca deve essere allegato anche un documento di identità in corso di validità.

Trattenute sindacali o associative sulle pensioni: obbligo di informazione INPS ai pensionati
Circolare INPS numero 85/2020



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