Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU, ovvero del saldo dell’imposta per l’anno 2024.
Disposizioni generali
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU, ovvero del saldo dell’imposta per l’anno 2024. L’importo dovuto va calcolato sulla base delle aliquote indicate nelle delibere dell’anno in corso oppure, in mancanza di queste, sulla base di quelle dell’anno precedente.
A tal riguardo è necessario ricordare che per i Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia trovano applicazione:
- L’IMIS (IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE), in vigore dal 1° gennaio 2015 nei Comuni trentini;
- L’IMI (IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE), da applicare a partire dal 2014 in tutti i Comuni della Provincia di Bolzano;
- L’ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA), istituita con Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 e dovuta con decorrenza 1° gennaio 2023 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Ambito soggettivo
In base a quanto disposto dal comma 743, art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soggetti passivi di imposta:
- I proprietari di immobili ed i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi;
- Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- Il concessionario nell’ipotesi di concessione di aree demaniali;
- Il locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria.
Inoltre, nel caso in cui siano presenti più soggetti passivi per lo stesso immobile, è necessario ricordare che ciascuno di questi è titolare di autonoma obbligazione tributaria in relazione alla specifica quota di possesso.
Ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del tributo, in base a quanto disposto dal comma 740, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
“Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, […], non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”.
Pertanto, l’abitazione principale definita come “[…] l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” è esente dall’imposta, salvo che non rientri nella fattispecie dell’abitazione “di lusso” classificata con categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
L’esenzione innanzi indicata si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale ovvero ai fabbricati classificati con categoria catastale C2/, C6/ e C7, limitatamente però ad una unità pertinenziale per tipo.
Inoltre, ferma restando la definizione di abitazione principale disposta dalla norma, si considerano assimilate all’abitazione principale anche le seguenti fattispecie:
- Immobili e pertinenze di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinati come assegnatari a studenti universitari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e definiti ai sensi del DM 22 aprile 2008, che siano adibiti ad abitazione principale;
- La casa familiare assegnata con provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli;
- Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare e civile e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia anche in assenza di dimora abituale e di residenza anagrafica;
- Su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in condizione di ricovero permanente e con l’esclusione dei casi di locazione dell’immobile.
Per gli ulteriori casi di esenzione si rimanda all’art. 1 comma 759, Legge 160/2019 e all’art. 1 commi 81, 639 e 640, Legge del 29 dicembre 2022, n. 197.
Per quanto riguarda invece i terreni, l’IMU trova applicazione con l’esclusione di specifiche fattispecie di esenzione disposte in presenza di terreni:
- Posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- Che si trovano in aree montane o di collina specificati dalla CM del 14 giugno 1993 n.9 e successivi aggiornamenti;
- Situati nei Comuni delle isole minori (Allegato A, Legge 448/2001);
- Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
Termini e modalità di versamento
Per quanto riguarda i termini di versamento l’art.1 comma 762 della L. 160/2019 dispone che i soggetti passivi effettuino il pagamento del dovuto in due rate con scadenza la prima il 16 giugno e la seconda il 16 di dicembre, ferma restando la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. A tal riguardo occorre ricordare che il calcolo della prima rata viene effettuato sulla base delle aliquote dell’anno precedente, mentre la rata a saldo si versa a conguaglio in base alle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, le scadenze di versamento possono essere sintetizzate come segue:
- Versamento IMU in un’unica soluzione – entro il 16 giugno con possibile conguaglio a saldo alla scadenza di dicembre in caso di modifica delle aliquote dopo il 16 giugno;
- Versamento IMU in due rate – Nella misura del 50% del dovuto a titolo di acconto entro il 16 giugno e, per la parte restante, entro il 16 dicembre a titolo di saldo.
Il versamento degli importi dovuti entro i termini indicati deve essere effettuato tramite modello F24, compilando l’apposita Sezione “IMU e altri tributi locali” in caso di modello unificato e riportando la dicitura “EL” (Ente Locale) come destinatario del pagamento nella colonna “Sezione” in caso di utilizzo del modello semplificato.
Ravvedimento operoso
Nel caso in cui il contribuente adempia al versamento con ritardo è possibile applicare la sanzione ridotta da ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/97, salvo che l’Ente non abbia già iniziato l’attività di controllo o che la violazione non sia stata già constatata.
Inoltre, con particolare riferimento all’IMU 2024, occorre ricordare che in ragione della riforma apportata dal d.lgs. del 14 giugno n. 87, alla disciplina del ravvedimento operoso con decorrenza a partire dalla violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per i tardivi o omessi versamenti della rata di acconto con scadenza 16 giugno 2024 (data effettiva 17) si dovrà fare riferimento alle sanzioni ridotte sulla base delle precedenti disposizioni, mentre per la seconda rata troveranno applicazione le nuove misure disposte a seguito della modifica della disciplina.
Dott.ssa Francesca Sparano
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