Giro di vite sulle aliquote agevolative del Piano Transizione 5.0 per gli investimenti in beni materiali con caratteristiche tecnologiche e sulla percentuale di garanzia del Fondo pmi a copertura dei finanziamenti per esigenze di liquidità. Sono queste le principali novità che emergono dalla lettura degli emendamenti del governo alla manovra per il 2025, presentati in commissione bilancio alla Camera. Diverse le novità per le pmi. Tra le altre, per il 5.0 a fronte delle restrizioni viene introdotta una semplificazione riducendo l’articolazione degli scaglioni di investimento ammissibili. Sul fronte degli interventi migliorativi del 5.0 spiccano la maggiorazione degli incentivi per il fotovoltaico e l’ampliamento del perimetro di cumulabilità con altre agevolazioni, in particolare con la Zes unica e con le Zone logistiche semplificate. Una corsia preferenziale viene inoltre riservata ai progetti realizzati dalle ESCo. Quanto al Fondo pmi, viene confermato il tetto del plafond di 5 milioni di euro anche per il 2025. A fronte dell’abbassamento alla contrazione della percentuale di copertura per i finanziamenti delle imprese (ad eccezione delle start up) viene disposto a favore dei confidi un aumento da 80.000 a 100.000 dell’importo ammissibile per la riassicurazione del rischio. Superate, inoltre, le criticità per la definizione delle “small mid cap” che limitavano l’accesso alle agevolazioni del Fondo.
Riduzione delle aliquote 5.0
È prevista la riduzione da tre a due soglie di investimento ai fini del calcolo del credito d’imposta che con le nuove disposizioni è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Di conseguenza le maggiorazioni delle aliquote per il raggiungimento del risparmio energetico (6/10%) passano al 40% e al 10% (anziché 40/20/10%) mentre per il risparmio 10/15% le nuove aliquote maggiorate arrivano fino al 45% e 15% (anziché 5/25/15%).
Il fotovoltaico
L’incremento della maggiorazione riconosciuta ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le spese in impianti con moduli fotovoltaici di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell’art. 12, del d.l. 181/2023 convertito dalla legge 11/2024, salgono al 130, 140 e 150% del relativo costo (anziché 120/140%).
Il cumulo degli aiuti
Viene ampliato il perimetro della cumulabilità con altre agevolazioni, in particolare con il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica Mezzogiorno e per investimenti nella Zona logistica semplificata (Zls).
Tax credit per le ESCo
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy service company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. In altri termini, la riduzione dei consumi energetici è in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. ESCo è un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili.
Le modifiche al Fondo pmi
Va innanzitutto ricordato che il d.l. 145/2023 ha, in particolare, previsto l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell’operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell’ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d’impresa, l’esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. “small mid cap” e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell’intervento in favore delle microimprese. La norma contenuta nell’emendamento del governo dispone la proroga dell’operatività del Fondo di garanzia già delineata per il 2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Sono confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dall’art. 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle pmi che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. Resta ferma invece la copertura all’80% su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up. La norma dispone inoltre l’incremento da 80.000 a 100.000 euro dell’importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di “importo ridotto” nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati.
Small mid cap
L’art. 15 bis del decreto legge n. 145/2023 ha previsto la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo anche su singole operazioni per “le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499” escludendo così dalla garanzia del Fondo quelle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 250 non rientrano nella definizione di pmi.
La norma ha eliminato pertanto l’errato riferimento contenuto nell’art. 15-bis al limite dei 250 dipendenti includendo tra le “small mid cap” le imprese non rientranti nella definizione di pmi che abbiamo un numero di dipendenti inferiore a 250.
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