A questa, si aggiunge adesso la cosiddetta Legge Centemero (dal nome del deputato della Lega che l’ha proposta), racchiusa nel DDL Concorrenza, che prevede una nuova serie di incentivi a sostegno dello sviluppo delle startup e delle Pmi innovative.
Scendendo nel dettaglio, dal momento dell’iscrizione nei registri delle Camere di Commercio, e per i tre anni successivi (estensibili ancora ad altri 2+2), scattano le nuove norme che prevedono incentivi fiscali all’investimento nel capitale; accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le Pmi; Fondo Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative sul territorio nazionale); esonero da diritti camerali e imposte di bollo; raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding; servizi di internazionalizzazione alle imprese (Ice); deroghe alla disciplina societaria ordinaria e alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; disciplina del lavoro flessibile; proroga del termine per la copertura delle perdite; remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale; esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva; voucher 3i; accesso al Fondo Nazionale Innovazione e al Fondo sperimentazione Italia; transizione 4.0; bando trasformazione digitale e Fail Fast, ovvero le procedure semplificate in caso di insuccesso dell’attività. A tutto questo si aggiungono le norme che semplificano la costituzione e le agevolazioni al venture capital e agli investimenti privati.
In pratica, il DDL Concorrenza aggiorna lo “Startup Act”, il DL voluto nel 2012 dall’ex ministro Corrado Passera, iniziando dai requisiti necessari per potersi definire una “startup innovativa”, che vanno dal dover rappresentare una micro, piccola o media impresa all’avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e al contrario non svolgere (in via principale) attività di agenzia e consulenza.
Per riuscire a restare nella sezione speciale del registro delle imprese, una startup innovativa è obbligata a dare prova di evoluzione dell’impresa, dimostrabile attraverso almeno uno fra cinque requisiti fondamentali: incremento dal 15% al 25% della percentuale delle spese R&S; almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.; registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione dell’impresa o individuati alla voce A1 del conto economico superiore al 50%dal secondo al terzo anno; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50mila euro attraverso un finanziamento o un aumento di capitale che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel o ancora attraverso un equity crowfounding svolto su piattaforma autorizzata, per finire con l’incremento dal 15% al 20% della percentuale delle spese di R&S e l’ottenimento di almeno un brevetto.
La permanenza nel registro, prima di passare dalla fase di startup a quella di scale-up, è concessa oltre ai cinque anni complessivi fino ad un massimo di altri quattro anni, per nove complessivi, a patto però di rispettare alcuni requisiti come l’aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione; incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100% annuo.
L’iscrizione nel registro speciale delle imprese fa scattare per l’intero periodo l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo; dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio. Inoltre, è previsto che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o similari, non concorra alla formazione del reddito imponibile personale.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link