Commissioni di gara: i poteri di vigilanza di ANAC

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del
Codice dei Contratti e sullo svolgimento
trasparente dei contratti pubblici, ANAC deve vigilare anche
sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità per i
componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 93, comma 5, d.Lgs. n. 36/2023 al fine di prevenire e
contrastare illegalità e corruzione.

Commissioni di gara: i poteri di vigilanza di ANAC

La conferma arriva da ANAC stessa con il Comunicato del
Presidente del 3 dicembre 2024
, nel quale si richiama
il parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 2024, n. 907 sui
poteri di vigilanza dell’Autorità anche sulle fattispecie di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal d.lgs.
n. 201/2022.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Si tratta di chiarimenti nati dalle difficoltà di coordinamento
e interpretazione tra il d.Lgs. n. 201/2022 (“Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e il
d.Lgs. n. 39/2013 e sui quali si intersecano le previsioni del
Codice Appalti sulle commissioni giudicatrici.

Nel dettaglio, il d.Lgs. n. 201/2022 relativo al “Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha
previsto, all’articolo 6 “Distinzione tra funzioni di
regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti
locali. Incompatibilità e inconferibilità”:

  • al comma 4, alcune fattispecie di
    inconferibilità/incompatibilità di incarichi professionali, di
    regolazione, di controllo societario, ovvero di gestione del
    servizio;
  • al comma 6, che i soggetti ai quali sono conferiti tali
    incarichi sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla
    insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui
    all’articolo 20 del d.Lgs. n. 39/2013;
  • al successivo comma 7, che ai componenti della commissione di
    gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali
    si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013, nell’articolo
    6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in materia di contratti
    pubblici.

Inconferibilità e incompatibilità incarichi: i dubbi
interpretativi sul coordinamento tra le norme

Un primo dubbio è emerso per il rinvio operato dall’articolo 6,
comma 6, del d.lgs. n. 201/2022, all’articolo 20 del d.lgs. n.
39/2013, in relazione all’obbligo dichiarativo in capo al soggetto
che riceve l’incarico professionale, di amministrazione o di
controllo societario o inerente alla gestione del servizio. Questo
anche per verificare se il potere di vigilanza di ANAC sulle
ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, espressamente
previsto all’articolo 16 del d.lgs. n. 39/2013, sia da ritenersi
esteso anche alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 201/2022, ove non
riconducibili a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Ulteriori incertezze sono scaturite dal rinvio, contenuto
nell’articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 201/2022, alle disposizioni
del d.lgs. n. 39/2013, all’articolo 6-bis della l. n. 241/1990,
relativo all’astensione in caso di conflitto di
interessi
, nonché alla normativa in materia di contratti
pubblici, con riferimento ai componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale.

Il parere del Consiglio di Stato

Su tali questioni, si è espressa la Prima Sezione del Consiglio
di Stato che, con parere del 30 luglio 2024, n. 907, ha
riconosciuto espressamente ad ANAC un rilevante potere di vigilanza
anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi previste dal d.lgs. n. 201/2022, chiarendo che:

  • in virtù del rinvio all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013,
    contenuto nel citato articolo 6, comma 6, del d.lgs. 201/2022,
    sussiste, in capo al soggetto che riceve uno degli incarichi
    previsti, l’obbligo di presentare una dichiarazione al momento
    dell’assunzione dell’incarico e una dichiarazione annuale sulla
    insussistenza delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità
    stabilite all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022;
  • è sussistente sia il potere di controllo del Responsabile per
    la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) previsto
    dall’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, sia quello di vigilanza e
    sanzionatorio di ANAC ai sensi dell’articolo 16 del medesimo
    decreto;
  • il ricorso, nei casi di inconferibilità e incompatibilità
    stabiliti nel d.lgs. n. 201/2022, ai meccanismi di controllo e di
    reazione a eventuali violazioni garantiti dal RPCT e da ANAC, è
    coerente con il quadro normativo generale in materia di prevenzione
    della corruzione.

Per quanto concerne, invece, i commissari di gara per
l’affidamento della gestione del servizio, l’articolo 93 del d.lgs.
n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) rubricato
“Commissione giudicatrice”, novellando la previgente disciplina, ha
previsto, fra l’altro, che la commissione può essere composta da
dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione
beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via
residuale, da professionisti esterni e, al comma 5, ha stabilito
per i componenti delle commissioni di gara specifiche ipotesi di
inconferibilità, richiamando anche, alla lettera c), la disciplina
generale per la gestione del conflitto di interessi;

Conclude ANAC che il Consiglio di Stato ha riconosciuto
all’Autorità un importante ruolo anche sotto tale profilo,
precisando che, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul
rispetto del codice dei contratti e sullo svolgimento trasparente
dei contratti pubblici, l’Autorità vigila anche
sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità
per i componenti delle commissioni giudicatrici
di cui
all’articolo 93, comma 5, d.lgs. 36/2023 al fine di prevenire e
contrastare illegalità e corruzione.





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link