Nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del
Codice dei Contratti e sullo svolgimento
trasparente dei contratti pubblici, ANAC deve vigilare anche
sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità per i
componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 93, comma 5, d.Lgs. n. 36/2023 al fine di prevenire e
contrastare illegalità e corruzione.
Commissioni di gara: i poteri di vigilanza di ANAC
La conferma arriva da ANAC stessa con il Comunicato del
Presidente del 3 dicembre 2024, nel quale si richiama
il parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 2024, n. 907 sui
poteri di vigilanza dell’Autorità anche sulle fattispecie di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal d.lgs.
n. 201/2022.
Si tratta di chiarimenti nati dalle difficoltà di coordinamento
e interpretazione tra il d.Lgs. n. 201/2022 (“Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e il
d.Lgs. n. 39/2013 e sui quali si intersecano le previsioni del
Codice Appalti sulle commissioni giudicatrici.
Nel dettaglio, il d.Lgs. n. 201/2022 relativo al “Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha
previsto, all’articolo 6 “Distinzione tra funzioni di
regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti
locali. Incompatibilità e inconferibilità”:
- al comma 4, alcune fattispecie di
inconferibilità/incompatibilità di incarichi professionali, di
regolazione, di controllo societario, ovvero di gestione del
servizio; - al comma 6, che i soggetti ai quali sono conferiti tali
incarichi sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui
all’articolo 20 del d.Lgs. n. 39/2013; - al successivo comma 7, che ai componenti della commissione di
gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali
si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013, nell’articolo
6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in materia di contratti
pubblici.
Inconferibilità e incompatibilità incarichi: i dubbi
interpretativi sul coordinamento tra le norme
Un primo dubbio è emerso per il rinvio operato dall’articolo 6,
comma 6, del d.lgs. n. 201/2022, all’articolo 20 del d.lgs. n.
39/2013, in relazione all’obbligo dichiarativo in capo al soggetto
che riceve l’incarico professionale, di amministrazione o di
controllo societario o inerente alla gestione del servizio. Questo
anche per verificare se il potere di vigilanza di ANAC sulle
ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, espressamente
previsto all’articolo 16 del d.lgs. n. 39/2013, sia da ritenersi
esteso anche alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 201/2022, ove non
riconducibili a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Ulteriori incertezze sono scaturite dal rinvio, contenuto
nell’articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 201/2022, alle disposizioni
del d.lgs. n. 39/2013, all’articolo 6-bis della l. n. 241/1990,
relativo all’astensione in caso di conflitto di
interessi, nonché alla normativa in materia di contratti
pubblici, con riferimento ai componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale.
Il parere del Consiglio di Stato
Su tali questioni, si è espressa la Prima Sezione del Consiglio
di Stato che, con parere del 30 luglio 2024, n. 907, ha
riconosciuto espressamente ad ANAC un rilevante potere di vigilanza
anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi previste dal d.lgs. n. 201/2022, chiarendo che:
- in virtù del rinvio all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013,
contenuto nel citato articolo 6, comma 6, del d.lgs. 201/2022,
sussiste, in capo al soggetto che riceve uno degli incarichi
previsti, l’obbligo di presentare una dichiarazione al momento
dell’assunzione dell’incarico e una dichiarazione annuale sulla
insussistenza delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità
stabilite all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022; - è sussistente sia il potere di controllo del Responsabile per
la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) previsto
dall’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, sia quello di vigilanza e
sanzionatorio di ANAC ai sensi dell’articolo 16 del medesimo
decreto; - il ricorso, nei casi di inconferibilità e incompatibilità
stabiliti nel d.lgs. n. 201/2022, ai meccanismi di controllo e di
reazione a eventuali violazioni garantiti dal RPCT e da ANAC, è
coerente con il quadro normativo generale in materia di prevenzione
della corruzione.
Per quanto concerne, invece, i commissari di gara per
l’affidamento della gestione del servizio, l’articolo 93 del d.lgs.
n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) rubricato
“Commissione giudicatrice”, novellando la previgente disciplina, ha
previsto, fra l’altro, che la commissione può essere composta da
dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione
beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via
residuale, da professionisti esterni e, al comma 5, ha stabilito
per i componenti delle commissioni di gara specifiche ipotesi di
inconferibilità, richiamando anche, alla lettera c), la disciplina
generale per la gestione del conflitto di interessi;
Conclude ANAC che il Consiglio di Stato ha riconosciuto
all’Autorità un importante ruolo anche sotto tale profilo,
precisando che, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul
rispetto del codice dei contratti e sullo svolgimento trasparente
dei contratti pubblici, l’Autorità vigila anche
sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità
per i componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 93, comma 5, d.lgs. 36/2023 al fine di prevenire e
contrastare illegalità e corruzione.
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