Con il principio di diritto n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla proroga della agevolazioni prima casa under 36. Un beneficio a favore delle persone che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui. L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto di prime case di abitazione (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa under 36 anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.
Quindi, in base alla disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione prima casa under 36 “può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021”.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque precisato che “la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il 31 dicembre 2023”. Di conseguenza, l’agevolazione “si può applicare anche se il contratto preliminare d’acquisto” è stato “sottoscritto e registrato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del Sostegni-bis”.
In seguito alla pubblicazione del principio di diritto n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua scheda relativa alle agevolazioni prima casa under 36 e ha chiarito:
“I benefici si applicano anche ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, qualora il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023, anche prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto l’agevolazione, ossia prima del 26 maggio 2021.
Chi ha stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 e ha pagato le relative imposte senza fruire dell’agevolazione, pur possedendone i requisiti di accesso, ha diritto a un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute applicando i benefici under 36, compresa l’imposta sostitutiva sul mutuo.
Per fruirne, è necessaria una dichiarazione, da rendere al notaio con atto integrativo, in cui si manifesta la volontà di avvalersi dei benefici prima casa under 36 e si dichiara di essere in possesso dei relativi requisiti di legge. L’atto integrativo, che è esente dall’imposta di registro, può anche essere stipulato dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito. Questo è fruibile esclusivamente nel 2025, con le stesse modalità previste per il credito Iva in caso di operazione soggetta a quel tributo; in caso di mancato utilizzo nel termine del 31 dicembre 2025, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso”.
La storia delle agevolazioni prima casa under 36
Le agevolazioni prima casa under 36 sono state previste dal decreto-legge Sostegni-bis. In origine, queste agevolazioni trovavano applicazione negli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Ci sono poi state due proroghe, una con la legge di Bilancio 2022 e un’altra con la legge di Bilancio 2023.
È poi intervenuto il Milleproroghe, che ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione e ha stabilito che “le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.
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