Come funziona la procedura amministrativa davanti al prefetto a seguito di contestazione dell’illecito di consumo personale di droghe?
Il consumo personale di droghe non costituisce reato ma un illecito amministrativo, punito dalla prefettura con sanzioni come la sospensione della patente o del porto d’armi. Con il presente articolo ci occuperemo proprio di questo specifico argomento: parleremo cioè della segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti.
Come diremo, la detenzione di droghe compatibile con l’uso personale comporta delle conseguenze che possono variare a seconda della valutazione effettuata dall’autorità competente, cioè dalla prefettura. La legge prevede infatti la possibilità che, nelle ipotesi di infrazioni minime, il soggetto trovato in possesso di stupefacenti possa cavarsela con un semplice ammonimento. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona la segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti.
Uso personale di stupefacenti: cosa dice la legge?
L’uso personale di stupefacenti costituisce un illecito amministrativo.
Questa circostanza ricorre quando il quantitativo di droga detenuto è compatibile con il consumo personale.
In altre parole, c’è illecito amministrativo se è evidente che lo stupefacente rinvenuto non sia destinato alla cessione a terzi.
Ciò accade essenzialmente quando il quantitativo rinvenuto è minimo e quando non ricorrano altre circostanze che possano far pensare alla successiva attività di spaccio.
Chi viene sorpreso a fumare uno spinello commette un illecito amministrativo.
Chi viene sorpreso a fumare uno spinello ma, al contempo, nasconde addosso altra cannabis impacchettata e pronta per la cessione, commette reato.
Cos’è la segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti?
Le forze dell’ordine che sorprendono una persona a fare uso di stupefacenti oppure semplicemente a possederne un quantitativo compatibile con il consumo personale devono intervenire immediatamente procedendo al sequestro della sostanza.
Se v’è fondato motivo di ritenere che il soggetto occulti ulteriore stupefacente, possono procedere alla perquisizione personale, a meno che la droga non sia consegnata spontaneamente.
Le forze dell’ordine, dopo aver identificato il responsabile e concluso le operazioni, trasmettono il verbale alla prefettura affinché adotti le sanzioni opportune.
La segnalazione al prefetto, dunque, non è altro che la denuncia dell’illecito amministrativo che le forze dell’ordine fanno pervenire alla prefettura al fine dell’adozione delle sanzioni stabilite dalla legge (art. 75, d.P.R. n. 309/90).
Cosa succede dopo la segnalazione al prefetto per uso di stupefacenti?
Con la trasmissione del verbale al prefetto si apre una vera e propria procedura amministrativa all’interno della quale il soggetto sorpreso a consumare o a possedere sostanze stupefacenti può esercitare il proprio diritto di difesa.
Entro 40 giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se conferma la validità dell’accertamento, invita la persona trovata in possesso di droga a un colloquio.
Durante l’incontro, il prefetto valuta le sanzioni amministrative applicabili, la loro durata e, se necessario, propone un percorso di recupero.
Se la persona segnalata è minorenne, il prefetto convoca anche i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, a meno che ciò non contrasti con le necessità educative del minore.
Entro 150 giorni dall’eventuale presentazione di scritti difensivi o dal completamento dell’audizione (se richiesta), il prefetto convoca nuovamente la persona segnalata.
In caso di mancata partecipazione al colloquio, viene applicata automaticamente una delle sanzioni amministrative di cui diremo a breve.
Contro l’ordinanza che conferma l’accertamento del prefetto, è possibile presentare opposizione al giudice di pace entro 10 giorni dalla notifica.
Per i minorenni, l’opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni.
Contro il decreto che impone una sanzione amministrativa o invita a un percorso di recupero presso una comunità , è possibile ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni (o al Tribunale per i minorenni, in caso di minori).
In caso di violazioni di lieve entità e se esistono elementi per ritenere che il trasgressore eviterà futuri illeciti, il prefetto può concludere il procedimento senza applicare una sanzione, limitandosi a un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Questo ammonimento serve come avvertimento: ulteriori infrazioni comporteranno l’irrogazione certa di una sanzione amministrativa.
Uso personale droga: quali sono le sanzioni del prefetto?
Se il prefetto accerta l’illecito amministrativo, può irrogare una delle seguenti sanzioni:
- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o, nel caso in cui non se ne sia in possesso, divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Queste sanzioni sono applicate dal prefetto per un periodo variabile che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno, in base alla gravità del fatto e alla tipologia di sostanza stupefacente.
Cos’è il programma terapeutico del prefetto?
Come ricordato, il prefetto può anche invitare il trasgressore a sottoporsi a un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati.
Qualora la persona interessata completi con successo un programma di recupero, il prefetto revoca le sanzioni, comunicandolo al questore e al giudice di pace.
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