Reddito agrario, agevolazioni dal 2025 con il decreto Irpef-Ires

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Il decreto Irpef-Ires cambia le regole per la determinazione del reddito agrario andando a dare maggiore spazio alle colture innovative come le idroponiche o le vertical farm. Ecco le principali novità sul Tuir, Testo unico imposte sul reddito (Dpr 917 del 1986) per la determinazione del reddito agrario.

Il 4 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo del decreto legislativo Irpef-Ires che interviene sulle varie categorie di reddito. Non interviene sulle aliquote, ma sulla determinazione della base imponibile delle varie tipologie di reddito.

Il decreto legislativo Irpef-Ires è un decreto di attuazione della legge di delega 11 del 2023 per la riforma fiscale.

Interviene su diverse categorie di reddito e abbiamo già visto le novità introdotte per il reddito dei lavoratori dipendenti.

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Vediamo ora le novità per l’agricoltura e la determinazione del reddito agrario per le colture innovative.

Reddito agrario e reddito di impresa, differenze

Negli ultimi anni si sono diffuse sempre più tipologie di coltivazione che mirano a ridurre il consumo di terreni e di acqua, si tratta di vertical farm, cioè serre e orti verticali che permettono di avere un minore sfruttamento del terreno, riduzione del consumo di acqua e di pesticidi grazie a un controllo serrato delle condizioni ambientali create. Naturalmente qui la coltivazione non pè in campo aperto, ma strutture che possono essere considerate “industriali”.

Si diffondono inoltre le colture idroponiche, coltivazioni fuori terra con sistemi di controllo elettronico della coltivazione che consente di avere prodotti sani con minore uso di pesticidi.

Ciò che resta difficile è capire come considerare dal punto di vista fiscale tali coltivazioni e come attribuire reddito a tali colture innovative. Il decreto legislativo interviene su tali novità.

Generalmente per le attività di impresa il reddito imponibile è determinato dalla somma di ricavi e compensi (nel forfettario si applica il coefficiente di redditività a tale base). Per le attività agricole (e per attrazione agriturismo) si applica un criterio diverso e “di favore”, cioè le imposte si versano su reddito agrario e dominicale.

Diventa a questo punto importante capire in linea di massimo cosa rappresentano queste due categorie di reddito.

Per reddito dominicale si intende il reddito proveniente da una proprietà di beni e non all’esercizio di una specifica attività agricola. La determinazione del reddito dominicale è soggetta alle tariffe d’estimo dei singoli comuni e al tipo di coltura che si esercita sul terreno.

Per reddito agrario si intende il reddito che mediamente dovrebbe derivare dalla coltivazione. Si nota che non si tratta di redditi reali, ma in un certo senso supposti.

Dubbi e perplessità vi possono essere quando c’è un ibrido tra attività agricola e altre tipologie. Il decreto interviene su tali ibridi.

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Reddito dominicale: nuove disposizione decreto Irpef-Ires

All’articolo 28 del Tuir è aggiunto il comma 4-ter. Per capire il riferimento si deve citare il comma 4-bis, questo prevede che “Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia.”

Il comma 4-ter, invece stabilisce che “il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.”

Si nota che si parla genericamente di “immobili censiti al catasto” e non solo determinate categorie generalmente a uso a uso agricolo.

Si introduce, inoltre, il comma 4-quater che stabilisce che in ogni caso il reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale.

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Determinazione del reddito agrario nel decreto legislativo Irpef-Ires

Modifiche sono state apportate anche alla determinazione del reddito agrario, in questo caso le stesse interessano l’articolo 32 del Tuir, il nuovo testo stabilisce “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.”

Viene quindi tolto ogni riferimento a “nei limiti della potenzialità del terreno”, prima inserito nello stesso comma. Questo perché le vertical farm elevano di molto la potenzialità del terreno.

Il comma 2 prevede una nuova dicitura “Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario” ( sono state aggiunte le parole produttive di reddito agrario) questa novità deve essere letta in concomitanza con l’aggiunta al comma 2 delle lettera b-bis profondamente innovativa. Prevede tale lettera che siano considerati redditi agrari:

le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis .

Per capire la portata innovativa si devono definire meglio tali categorie catastali:

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  • C/1: negozi e botteghe;
  • C/2: Magazzini e locali di deposito
  • Magazzini e locali di deposito, fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, etc.;
  • C/3: laboratori per arti e mestieri;
  • C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
  • C/7: tettoie chiuse e aperte;
  • D/1: opifici;
  • D/7: fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
  • D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
  • D/9: Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio;
  • D/10: Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

In questo modo viene ricompreso nel reddito agrario e non industriale, con vantaggi fiscali, il reddito prodotto con colture innovative, fuori dal terreno e non “tradizionalmente” agricole. Gli immobili citati, infatti, generalmente non sono considerati adibiti all’attività agricola e tale specificazione estende la categoria del reddito agrario.

Viene inserita anche la lettera b-ter che ricomprende nel reddito agrario le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

In questo modo sono premiate le attività che adottano misure volte a ridurre l’inquinamento ambientale.

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Come si calcola il reddito agrario delle colture innovative?

Il nuovo articolo 32 si chiude con la previsione di un decreto attuativo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’individuazione di nuove classi e qualità di colture in modo da includere anche le tipologie innovative.

Fino all’emanazione di questo decreto il reddito agrario per tali tipologie “innovative” deve essere calcolato “mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento”.

I redditi ulteriori derivanti da produzione e cessione dei beni rispetto a tali limiti devono essere considerati redditi di impresa e come tali tassati applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56 bis, comma 3-ter Tuir).

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Sono attratti nel reddito agrario anche i redditi prodotti dagli immobili utilizzati per le coltivazioni viste. Unica eccezione in caso in cui tali immobili siano oggetto di locazione, in questo caso il proprietario dell’immobile non dichiara il reddito dominicale, ma il reddito derivante dalla locazione.



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