Le amministrazioni comunali possono e debbono differenziare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. I coefficienti applicati devono tener conto del potenziale di produzione di rifiuti di ciascuna tipologia di utenza.
La tassazione deve essere rapportata alla capacità presunta di produzione dei rifiuti. È quanto ha affermato il Tar Veneto, terza sezione, con la sentenza 2668 del 12 novembre 2024.
Per i giudici amministrativi, il comune ha determinato i coefficienti applicati seguendo il “metodo normalizzato” disciplinato dal dpr 158/1999. Quindi, ha applicato i coefficienti “capaci di riflettere il potenziale di produzione rifiuti di ciascuna tipologia di utenza domestica e non domestica”.
Coefficienti differenziati
E’ legittima l’applicazione di coefficienti differenziati per le utenze domestiche e non domestiche, poiché devono “rispondere a esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, adeguando la tariffazione alla capacità presunta di produrre rifiuti”.
“Questo principio garantisce che le utenze non domestiche, come quelle commerciali e turistiche, partecipino ai costi in misura proporzionata al loro uso intensivo del servizio di smaltimento”.
Sempre in tema di applicazione dei coefficienti e di determinazione delle tariffe, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 2851/2022, ha chiarito che sono illegittime le tariffe Tari senza un’adeguata istruttoria.
Per i giudici amministrativi, la determinazione delle tariffe deve essere sempre preceduta da un’adeguata istruttoria, sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali, ed essere assistita da congrua motivazione, che dia conto dell’iter con cui si è pervenuti ad assoggettare a uno specifico valore le utenze.
Vecchie tariffe
Non si possono riproporre acriticamente neppure le vecchie tariffe. Al riguardo, viene richiamato nella pronuncia anche un precedente parere del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che i provvedimenti relativi alle tariffe devono essere caratterizzati da una congruenza esterna, poiché devono indicare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio.
Va assicurata un’idonea ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze, specificando l’omogeneità tra le diverse categorie assimilate. Non si può applicare a un’utenza non domestica la tariffa più alta, senza che siano indicate le ragioni della scelta, che non sembra giustificata neppure dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze. Nella giurisprudenza amministrativa, però, vi sono dei contrasti sull’obbligo di istruttoria e di motivazione della delibera comunale che fissa le tariffe della tassa rifiuti.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324/2021, ha stabilito che le amministrazioni locali possono riproporre le tariffe vigenti per l’anno precedente senza compiere un’attività istruttoria e senza motivazione.
Anche la Cassazione (ordinanza 1977/2018) ha escluso l’obbligo di motivazione. Nello stesso si è pronunciato il Tar Latina (sentenza 486/2016), per il quale le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. La delibera che fissa le tariffe non richiede una specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale.
Metodo normalizzato
Quello che la legge impone all’ente è che nello scegliere il coefficiente per l’applicazione del metodo normalizzato si mantenga all’interno del range previsto dalle tabelle allegate al dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall’ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. Pertanto, non è contestabile la scelta comunale che sia in linea con i parametri stabiliti dal regolamento statale sul metodo normalizzato, nonostante per particolari attività coefficienti di produzione dei rifiuti e tariffe possano sembrare eccessive. Questa tesi è in linea con la pronuncia del Tar Veneto, che ha richiamato le regole sul metodo normalizzato. Da ultimo il Consiglio di stato, con la sentenza 6021/2024, ha ritenuto che le delibere che fissano le tariffe Tari non sono soggette all’obbligo di motivazione. La delibera ha un contenuto generale e collettivo, in quanto si rivolge a una pluralità indistinta di destinatari e non richiede la motivazione.
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