I paletti dal Comune di Piacenza all’insediamento di nuovi supermercati. Senza andare in contrasto ai principi della libera iniziativa commerciale, l’amministrazione di Palazzo Mercanti ha definito alcune norme stringenti per delimitare l’arrivo in città di nuove strutture di vendita di media estensione, ovvero di superficie compresa tra 251 metri quadrati e i 2500 metri quadrati. Il provvedimento è stato illustrato nel corso delle commissioni consiliari urbanistica e sviluppo economico riunite in municipio in seduta congiunta il 5 dicembre. Si chiama regolamento relativo al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie strutture di vendita e comprende criteri di varia natura, che valutano con scale numeriche, e quindi il più oggettive possibile, l’impatto economico e occupazionale, quello sulla mobilità urbana, le potenziali criticità viabilistiche e la vicinanza alla rete del trasporto pubblico, l’accesso alla viabilità cosiddetta “dolce” di bici e pedoni, la sostenibilità energetica e ambientale, il consumo di suolo.
L’assessore al commercio Simone Fornasari ha spiegato il regolamento è frutto della collaborazione con il Politecnico di Milano e della concertazione svolta nella cabina di regia con le categorie economiche. “Quando parliamo di medie strutture di vendita – ha specificato – ogni autorizzazione all’insediamento resta comunque subordinata al piano urbanistico vigente. Gli obiettivi della proposta di nuove regole sono legati a uno sviluppo commerciale sostenibile attraverso l’introduzione di un approccio qualitativo alle richieste di nuove attività. Inoltre vengono definite le azioni di compensazione richieste agli operatori commerciali”. L’assessore ha precisato che “dal 2019 ad oggi sono arrivate complessivamente 12 richieste di insediamento di medie strutture di vendita e una sola di queste è stata di natura alimentare, quella sorta all’interno del comparto dell’ex Manifattura Tabacchi”.
Nella delibera comunale viene sottolineato che la regolamentazione comunale in materia di medie strutture di vendita è tenuta infatti ad assicurare la tutela dell’ambiente urbano attraverso il contenimento e la razionalizzazione del consumo di suolo e la sostenibilità edilizia, energetica e viabilistica dell’intervento, deve tuttavia escludere elementi in contrasto con il quadro normativo nazionale e sovraordinato di riferimento. Dentro questa cornice l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre, all’interno della regolamentazione comunale, un meccanismo di valutazione qualitativa che consenta di misurare la sostenibilità delle istanze di autorizzazione in termini di opportunità insediativa, razionalizzazione del consumo di suolo, omogeneità territoriale del servizio commerciale e minimizzazione degli impatti socio-occupazionali e territoriali. “Tale valutazione qualitativa – viene rimarcato – può essere condotta in maniera più incisiva se connessa a specifici indicatori di impatto e correlate modalità di compensazione, per consentire un’analisi efficace e puntuale dei potenziali impatti generati dai nuovi insediamenti commerciali di media dimensione”.
Sono stati individuati i sette indicatori di impatto suddivisi per temi.
Indicatori dell’impatto sociale e occupazionale:
1. Capacità di valorizzazione e potenziamento dell’attrattività consolidata degli addensamenti commerciali urbani degli hub urbani e, se specificatamente individuati, degli hub di prossimità;
2. Occupazione in termini di addetti Full Time Equivalent;
Indicatori dell’impatto sulla mobilità:
3. Potenziale criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall’intervento (viabilità primaria e asse stradale di accesso);
4. Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico;
5. Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce;
Indicatori dell’impatto inerente la sostenibilità energetica e il consumo di suolo:
6. Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell’intervento;
7. Razionalizzazione del consumo di suolo;
Ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio commisurato al valore di impatto, in una scala crescente da 0 a 15; le istanze che determineranno un “valore di impatto” inferiore a 5 saranno considerate sostenibili e non verrà richiesta alcuna delle compensazioni a carico dell’operatore economico.
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