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Il permesso di costruire può essere revocato entro dodici mesi dalla sua concessione, ad eccezione per i casi in cui si rilevi una falsa rappresentazione dei fatti, attribuibile esclusivamente al privato. Su questo tema, il TAR Campania si è espresso con la sentenza n. 6297/2024, fornendo ulteriori precisazioni.
Il caso
Una società aveva ottenuto un certificato di destinazione urbanistica che definiva l’area come “zona omogenea – Verde pubblico – attrezzature per lo sport o aperte al pubblico”. Successivamente, nel settembre 2023, la società aveva richiesto e ottenuto un permesso di costruire per realizzare un complesso sportivo, includendo tre campi di padel scoperti, un edificio di servizio e un parcheggio.
Tuttavia, a luglio 2024, il Comune avviava un procedimento di autotutela, contestando che l’area fosse invece classificata come “sottozona F6 Fiera Mercato”. Nonostante le memorie difensive della società e l’avvio dei lavori comunicato dal richiedente, il Comune, a settembre 2024, disponeva l’annullamento del permesso di costruire, ritenendo che fosse stato rilasciato in base a una falsa rappresentazione dello stato di fatto.
Il Comune, attraverso il proprio dirigente, giustificava l’annullamento del permesso di costruire sulla base di tre elementi principali:
- il terreno oggetto del permesso rientrava in una sottozona destinata a “Fiera Mercato”, in contrasto con quanto rappresentato dal richiedente;
- la procedura per l’annullamento era stata avviata nei termini di legge, ossia entro i 12 mesi dalla concessione del permesso;
- il progettista non avrebbe indicato correttamente la reale destinazione urbanistica del terreno, violando così l’art. 21-nonies della Legge 241/1990, che prevede l’annullamento d’ufficio in caso di falsa rappresentazione dei fatti:
Art. 21-nonies – Legge 241/1990
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La società ricorrente ha contestato le affermazioni del Comune, presentando diverse argomentazioni a sostegno della legittimità del permesso di costruire:
- il certificato di destinazione urbanistica del 2022, firmato dallo stesso Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, indicava chiaramente l’area come destinata a “verde pubblico e attrezzature sportive”;
- la società aveva agito in buona fede, basandosi su documenti ufficiali forniti dall’amministrazione comunale, incluso il parere favorevole espresso nel settembre 2023 dallo stesso responsabile;
- non esisteva alcuna falsa rappresentazione, poiché la destinazione urbanistica era stata determinata e confermata dagli stessi organi comunali;
- l’annullamento era tardivo in quanto avvenuto oltre i dodici mesi previsti dalla legge per annullare un provvedimento amministrativo illegittimo.
Giudizio del TAR Campania
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della società, dichiarando illegittimo l’annullamento del permesso di costruire.
La Corte ha sottolineato che:
- il permesso era stato rilasciato in conformità con quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, che non menzionava alcuna sottozona Fiera mercato;
- non vi era prova sufficiente per supportare l’accusa di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi;
- l’annullamento era avvenuto oltre il termine legale di dodici mesi stabilito dalla legge n. 241/1990 per la revoca d’ufficio degli atti amministrativi.
Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato.
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